Revisione dei ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote di cui agli
artt. 52 e 53 del C.d.S.. Prova di velocità e delle emissioni inquinanti.
Uso del decelerometro nell'ambito della prova di frenatura nelle sedute di revisioni
dei ciclomotori e motocicli a tre e quattro ruote.
In forza del combinato disposto dei DD.MM. 30 giugno 2003 e 30 luglio 2003, le
officine di revisione ex art. 80 del C.d.S. devono, entro il 31.12.2003 aver
provveduto a dotarsi delle apparecchiature idonee alla esecuzione delle prove
di velocità ed emissione sui ciclomotori e della prova di emissione sui
motocicli.
Si rammenta in particolare che con il D.M. 30 luglio 2003 venne concessa una
proroga dei termini per l'entrata in vigore dell'obbligatorietà delle
prove dall'01.06.2003 al 01.01.2004.
Tra le motivazioni che hanno sostenuto la concessione della proroga si segnalava
quella concernente la necessità di una verifica delle condizioni di sicurezza
per gli operatori durante le prove, in quanto veniva lamentata da alcuni rappresentanti
delle Associazioni di categoria sia la possibile pericolosità di alcune
apparecchiature, sia la mancanza dei requisiti di sicurezza ai sensi del D.Lgs
626/94.
Tra lo scrivente Dipartimento e i rappresentanti di tutte le Associazioni di
categoria è intervenuta in data 22 luglio 2003 una riunione esplorativa
delle problematiche lamentate.
In tale occasione si è convenuto come la tematica concernente il D.Lgs.
626/94, riguardando l'ambiente di lavoro, sia da ricondurre alla diretta responsabilità del
Datore di Lavoro il quale, a seguito delle variate condizioni relative all'ambiente
di lavoro per l'installazione delle apparecchiature, deve, attraverso le procedure
codificate nel D.lgs in parola, disporre per l'aggiornamento del Documento di
valutazione dei rischi sul posto di lavoro e del Piano di emergenza interno;
il Datore di Lavoro stesso quindi, con la collaborazione del Responsabile del
Servizio di prevenzione e protezione, dovrà porre in essere tutti gli
accorgimenti e le cautele del caso.
Per la problematica concernente la presunta lamentata pericolosità intrinseca
di alcune apparecchiature, è stato riunito il Gruppo di Lavoro "Attrezzature" che,
dopo aver analizzato la questione, ha disposto ed effettuato specifici controlli
dai quali non sono emersi elementi probanti che potessero corroborare l'ipotesi
formulata. In tali occasioni di incontro cui hanno partecipato i rappresentanti
delle Associazioni è stato anche ribadito che dovendo le apparecchiature
essere conformi alle vigenti norme e direttive comunitarie, la relativa osservanza è demandata
al costruttore che provvede a certificare il proprio prodotto, con l'apposizione,
tra l'altro, del marchio CE e rilascio della relativa dichiarazione di conformità.
Lo stesso costruttore dell'apparecchiatura è tenuto a fornire il manuale
di uso e manutenzione dell'apparecchiatura che il datore di lavoro metterà a
disposizione dell'operatore, quale corredo dell'apparecchiatura stessa e, se
necessario, potrà definire altre precauzioni specifiche per gli operatori,
da osservare durante le operazioni di lavoro.
Alla luce di quanto appena detto, sono pertanto decadute tutte le motivazioni
che avevano condotto alla proroga dei termini, per cui con la presente si conferma
la data del 01.01.2004 previsto dal D.M. 30 luglio 2003 per l'attivazione dei
controlli in oggetto.
Si coglie l'occasione della presente circolare che è stata estesa con
specifico riguardo alle prove di velocità dei ciclomotori e di emissioni
di inquinanti dei ciclomotori e motoveicoli, per dettare ulteriori disposizioni
concernenti specificatamente la prova di frenatura dei ciclomotori e motocicli
a tre e quattro ruote.
Sono pervenute a questo Dipartimento richieste, da parte degli operatori del
settore, di poter continuare, per contingenti difficoltà di approvvigionamento
delle apparecchiature previste dalla circolare prot. 1603/404 del 8 ottobre 2001,
ad eseguire la prova di frenatura dei veicoli a tre e quattro ruote mediante
l'uso di decelerometri omologati.
Nel ribadire comunque l'obbligatorietà della dotazione sancita con la
sopraccitata circolare al fine di non frapporre ulteriori ostacoli nella prosecuzione
delle operazioni di revisione, si ritiene possibile prevedere lo slittamento
del termine ultimo di utilizzazione di dette apparecchiature, nell'ambito delle
operazioni di revisione dei soli ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote,
attualmente fissato con Circolare prot. 358 del 20 febbraio 2003 al 31 dicembre
2003, fino alla data del 31 dicembre 2004.
Gli Uffici Provinciali del D.T.T. provvederanno ad estendere i contenuti tutti
della presente circolare alle officine di propria competenza, attivando nel contempo
le verifiche del caso.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero
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NOTE
- Superate le motivazioni che hanno portato alla proroga, dall'1.6.2003 all'1.1.2004,
dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà di prove di velocità ed
emissione sui ciclomotori e di emissione sui motocicli (necessità di
una verifica delle condizioni di sicurezza per gli operatori durante le prove,
per la possibile pericolosità di alcune apparecchiature e la mancanza
dei requisiti di sicurezza ai sensi del DLG n. 626/94), si conferma la data
dell'1.1.2004 per l'attivazione di tali controlli.
- Nel ribadire l'obbligatorietà della dotazione per la prova di frenatura
dei ciclomotori e motocicli a tre e quattro ruote sancita con circolare prot.
1603/404 dell'8 ottobre 2001, viene però slittato il termine ultimo
di utilizzazione di dette apparecchiature dal 31 dicembre 2003 fino al 31 dicembre
2004.
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