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20/07/2005

Circolare Prot. 211/404 del 18/01/2002

 
normative
Regola tecnica per l'omologazione del sistema di analisi dei gas di scarico di ciclomotori e motoveicoli e relative procedure di prova. Ponte sollevatore per veicoli a due ruote. Imposta di bollo. Proroga termini circolare prot. n. 1603/404 dell'8 ottobre 2001

1) ANALISI DEI GAS DI SCARICO DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI E RELATIVE PROCEDURE DI PROVA

Con decreto del Ministro dei trasporti 16 gennaio 2000 si è disposta, con decorrenza 1° gennaio 2001, la revisione dei ciclomotori e motoveicoli di cui agli articoli 52 e 53 lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, e), f), g) del Nuovo Codice della strada, rinviando a successivo decreto la determinazione dei tempi e delle modalità per l'effettuazione delle suddette operazioni.
Con decreto ministeriale 7 dicembre 2000 , nel definire le predette modalità, si è altresì stabilito, all'articolo 2, terzo comma, che gli accertamenti relativi alle emanazioni inquinanti sarebbero stati effettuati con decorrenza 1° gennaio 2002, sulla base delle norme contenute nelle direttive comunitarie eventualmente emanate in materia ovvero, in mancanza, secondo le direttive emanate dal Dipartimento dei trasporti terrestri entro il 30 aprile 2001, onde consentire l'acquisizione del prescritto parere della Comunità europea in ordine alla regolamentazione dei citati accertamenti, in tempo utile per avviare le procedure di omologazione delle attrezzature, necessarie a renderle materialmente disponibili presso gli utilizzatori prima del 1° gennaio 2002.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 novembre 2001, tenuto conto del ritardo indotto dai tempi di attesa richiesti dalla Comunità europea, nonché dalle problematiche inerenti le modalità di effettuazione delle prove di revisione sui veicoli in argomento, nel determinare i motoveicoli e ciclomotori da sottoporre a revisione, si è anche stabilito, all'articolo 2, che gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti saranno effettuati con decorrenza 1° gennaio 2003, sulla base delle norme contenute nelle direttive comunitarie di prossima emanazione, ovvero secondo le direttive emanate, in mancanza di norme comunitarie, dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Dalla stessa data del 1° gennaio 2003 sarà anche effettuata la prova di velocità dei ciclomotori, con le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Il banco prova velocità è inoltre utilizzato anche per le prove di inquinamento, da condurre a velocità stabilizzata di 40 Km/h.
Si informa infine che con D.D. n. 003/404 del 4 gennaio 2002 sono state definite le attrezzature necessarie per la prova analisi dei gas di scarico dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri ad accensione comandata. Nel medesimo decreto è contenuta altresì la procedura per l'accertamento della concentrazione dei gas di scarico di sostanze inquinanti derivanti dai veicoli in questione. Tale procedura si applica unicamente ai veicoli non omologati secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 23 marzo 2001 di recepimento della direttiva 97/24/CE .
Per i veicoli omologati in base alle prescrizioni del decreto ministeriale 23 marzo 2001 suddetto, la procedura per l'accertamento della concentrazione dei gas di scarico di sostanze inquinanti sarà stabilita con successivo provvedimento.
Al fine pertanto di predisporre per tempo la disponibilità di tali attrezzature convenientemente prima della data di avvio delle relative prove è necessario procedere alla omologazione dei sistemi di prova delle emissioni inquinanti dei motoveicoli e dei ciclomotori e della loro velocità massima.
Si allegano quindi le specifiche tecniche di omologazione dell'analizzatore di gas di scarico e del relativo banco prova velocità, affinché il C.S.R.P.A.D. di Roma possa procedere al rilascio delle relative omologazioni, da richiedere secondo le consolidate procedure di cui alla circolare 88/95 del 6 settembre 1999 e con le avvertenze di cui al punto 3) che segue.
Nello stesso allegato sono anche contenute le procedure di prova che saranno utilizzate in sede di revisione.

2) PONTE SOLLEVATORE PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Si osserva che il DPR 5 giugno 2001, n. 360 , con il quale si sono modificati gli articoli 239 e 240 nonché l'appendice X al titolo III del Regolamento di esecuzione del CDS , nello stabilire all'articolo 3 le caratteristiche cui deve rispondere il ponte sollevatore per ciclomotori e motoveicoli, nulla impone in ordine all'altezza di sollevamento ed al carico minimo ammissibile.
Si dispone pertanto che, mentre le officine di autoriparazione autorizzate nel futuro in modo specifico per eseguire le revisioni di ciclomotori e motoveicoli, avranno cura di acquisire ponti sollevatori specifici per tale categoria di veicoli, che rispondono alle norme regolamentari prescritte dall'articolo 3 citato, che siano rispondenti alla "direttiva macchine" e siano stati riconosciuti idonei per l'installazione dalla ASL competente per territorio, per le officine già autorizzate per veicoli di massa complessiva sino a 3,5 t si potrà continuare ad usare il ponte sollevatore già disponibile, adeguatamente dotato di sistemi di ritenuta del motociclo e ciclomotore, giudicati idonei dalla ASL competente.

3) IMPOSTA DI BOLLO

Il D.M. 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato sulla G.U. S.G. del 12 luglio 2001, n. 160 , ha emanato nuove disposizioni in materia di omologazione dei veicoli a motore. In particolare esso limita la corresponsione dell'imposta di bollo, da parte del costruttore o del suo rappresentante accreditato presso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla domanda d'omologazione e alla certificazione rilasciata dal Centro che gestisce la pratica d'omologazione medesima (art. 4 comma 2 e comma 5).
Con decorrenza immediata, non dovranno pertanto essere più apposti bolli sulla documentazione tecnica, sugli elaborati grafici, su quella amministrativa e sul verbale di prova. Decade quindi quanto previsto al paragrafo 3.2 (ultimo capoverso) della circolare "Nuova 88/95".
Restano in vigore i pagamenti dell'imposta di bollo attraverso il c/c postale 4028, relativi alla domanda e alla certificazione rilasciata, oltre che delle tariffe d'omologazione e d'approvazione, i cui importi in euro sono riportati in calce.
Il procedimento di voltura d'omologazione, trattato al paragrafo 3.4 della "Nuova 88/95" , resta invariato.

Omologazione del tipo di apparecchiatura 41,32 euro
Approvazione del tipo e per ciascuno degli esemplari successivi 25,82 euro
Voltura dell'omologazione 5,16 euro
Imposta di bollo 20,66 euro

4) CIRCOLARE PROT. 1603/404 DELL'8 OTTOBRE 2001 . PROROGA DEI TERMINI

Con circolare prot. n. 1603/404 dell'8 ottobre 2001 sono state dettate le caratteristiche tecniche dei frenometri per veicoli a tre ruote, quadricicli leggeri e quadricicli e del decelerografo, per la loro omologazione e per l'adeguamento del parco circolante.
E' stato rappresentato altresì che le case costruttrici dovranno provvedere alla preventiva omologazione e successivo adeguamento del frenometro già disponibile sul mercato, in modo tale da consentire alle officine di autoriparazione, ex art. 80 del C.d.S. di poter operare in conformità delle nuove disposizioni già dal 1° gennaio 2002.
Visto quanto sopra, in considerazione del fatto che non risultano ad oggi pervenute richieste di omologazione relative sia ad apparecchiature già disponibili sul mercato che di nuova produzione, si rende necessario, al fine di consentire la piena e corretta operatività delle officine concessionarie, prorogare il termine del 1° gennaio 2002 sopra citato al 1° gennaio 2003 .
Medesima proroga è concessa per l'apparecchiatura decelerografo.

IL CAPO DELLA UNITA' DI GESTIONE
MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA
DEL TRASPORTO TERRESTRE
dr. ing. Ciro Esposito

Allegati: omissis

__________

 

 

NOTE
1) OMOLOGAZIONE DEL SISTEMA DI ANALISI DEI GAS DI SCARICO DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI E RELATIVE PROCEDURE DI PROVA
Oltre alle procedure di prova da utilizzare in sede di revisione, vengono fornite le specifiche tecniche di omologazione dell'analizzatore di gas di scarico e del relativo banco prova velocità, affinché il C.S.R.P.A.D. di Roma possa procedere al rilascio delle relative omologazioni (da richiedere secondo le consolidate procedure di cui alla circolare 88/95 del 6 settembre 1999, con alcune specifiche avvertenze).
2) PONTE SOLLEVATORE PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI
Mentre le officine di autoriparazione autorizzate nel futuro in modo specifico per eseguire le revisioni di ciclomotori e motoveicoli avranno cura di acquisire ponti sollevatori specifici per tale categoria di veicoli, che rispondono alle norme regolamentari prescritte dall'articolo 3 del DPR 5 giugno 2001 n. 360 e alla "direttiva macchine" e riconosciuti idonei per l'installazione dalla ASL competente per territorio, per le officine già autorizzate per veicoli di massa complessiva sino a 3,5 t si potrà continuare ad usare il ponte sollevatore già disponibile, adeguatamente dotato di sistemi di ritenuta del motociclo e ciclomotore, giudicati idonei dalla ASL competente.
3) IMPOSTA DI BOLLO
Limitata la corresponsione dell'imposta di bollo, da parte del costruttore o del suo rappresentante accreditato presso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla domanda d'omologazione e alla certificazione rilasciata dal Centro che gestisce la pratica d'omologazione medesima, con decorrenza immediata non dovranno pertanto essere più apposti bolli sulla documentazione tecnica, sugli elaborati grafici, su quella amministrativa e sul verbale di prova. Restano in vigore i pagamenti delle tariffe d'omologazione e d'approvazione, così come resta invariato il procedimento di voltura d'omologazione.
4) OMOLOGAZIONE FRENOMETRI PER VEICOLI A TRE RUOTE, QUADRICICLI LEGGERIE QUADRICICLI
In considerazione del fatto che le case costruttrici non hanno ancora effettuato richieste di omologazione di frenometri per veicoli a tre ruote, quadricicli leggeri e quadricicli, sia già disponibili sul mercato sia di nuova produzione, viene prorogato al 1° gennaio 2003 il termine del 1° gennaio 2002 entro il quale le officine di autoriparazione ex art. 80 del C.d.S. devono operare in conformità delle nuove disposizioni.



Autore: MCTC
Fonte: Ministero dei Trasporti

Guarda anche:
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